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Tribunale di Roma: il P2P non è reato

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  • Tribunale di Roma: il P2P non è reato

    Tribunale di Roma: il P2P non è reato penale, semmai torto civile contro il diritto d’autore

    Riporto l'articolo (Tra parentesi e in maiuscolo sottolineo i punti SALIENTI che verranno poi riportati alla fine)

    ARTICOLO

    “In assenza di una legislazione che crei una fattispecie ad hoc, non appare possibile dare rilevanza in questa sede ad un fenomeno assai diffuso, di difficile criminalizzazione ed avente accertamenti quasi impossibili in termini di raccolta della prova”.

    Con questa motivazione, il pubblico ministero di Roma Paolo Giorgio Ferri ha richiesto e ottenuto l’archiviazione di un’inchiesta sul peer-to-peer, lo scambio di file audio-video su internet.

    (PUNTO PRIMO: DIFFICOLTà NELL'ACCERTAMENTO DEL REATO)


    Il Pm non ha ravvisato – come si lamentava nella denuncia che ha portato all’apertura del fascicolo – la violazione della norma sulla tutela del diritto d'autore (art.14 legge 248/2000) dal momento che lo scambio di file sulle reti P2P non riguarda solo copie illegalmente ottenute di materiali coperti da diritto d’autore, ma può riguardare anche “originali lecitamente acquisiti”.

    (PUNTO SECONDO: LO SCAMBIO PUò RIGUARDARE ORIGINALI LECITAMENTE ACQUISITI.. PER CUI NON è RAVISABILE REATO PER LA ATTUALE LEGISLAZIONE ITALIANA ..ESEMPIO METTO UN FILM COMPRATO O UN GIOCO COMPRATO)

    Il giudice ha quindi rilevato che non sempre questi scambi avvengono per fini di lucro e molto spesso vengono effettuati “estero su estero” e non attraverso dei server centrali ma direttamente fra utenti.

    Non si tratta quindi di un reato penale ma semmai di un “torto di natura civilistica per i diritti d'autore”.


    Gli Internet provider, sottolinea ancora il Pm, non possono essere ritenuti responsabili di reati commessi dagli utenti che utilizzano le loro reti, perchè vige il rispetto della net neutrality.

    I siti internet incriminati - www.bearshare.com, www.emuleitalia.net e www.bittorrent.com - in queste circostanze “si limitano ad autenticare l’utente che viene successivamente smistato verso altre reti ibride e decentralizzate in tutto il mondo” e diventa quindi estremamente complicato identificare gli utenti che utilizzano queste reti.

    (PUNTO TERZO: IRRESPONSABILITà DEGLI INTERNET PROVIDER PER IL PRINCIPIO DELLA NET NEUTRALITY)


    Anche quando questo avviene, in mancanza di un coordinamento globale delle legislazioni in materia, il lavoro investigativo portato avanti in un determinato Paese viene vanificato dal fatto che “…la giurisprudenza non sempre si è espressa contro coloro che scaricano o consentono lo scarico di filmati o altri prodotti protetti dal diritto d’autore”.

    (PUNTO QUARTO: IN TEORIA POSSO SCARICARE DA UN PAESE IN CUI LA LEGISLAZIONE O LA GIURISPRUDENZA NON VIETA ESPRESSAMENTE IL FATTO.)


    Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, Carla Santese, ha accolto la sentenza sostenendo che “…appaiono pienamente condivisibili le argomentazioni esposte dal Pm nella richiesta di archiviazione”.

    (PUNTO QUINTO: IL GIUDICE DA RAGIONE ALLE ARGOMENTAZIONI DEL PM E ARCHIVIA)


    Immediato l’intervento della Fimi, la Federazione Industria Musicale Italiana, secondo cui “…più che affermare che il ricorso al peer-to-peer non è reato, in realtà la decisione del Gip di Roma dice che non è possibile perseguire i siti web che fanno riferimento ai servizi P2P”.

    Resta però reato, sottolinea quindi il responsabile Relazioni esterne della Fimi, Daniele Selvaggio, l’attività di file sharing dei singoli utenti, punibile in base alla normativa sul diritto d’autore agli art. 171 a bis e 171 ter a bis, “…che prevede sanzioni penali a carico di tutti coloro che immettono abusivamente fonogrammi tutelati in un sistema di reti telematiche;

    (PUNTO SESTO: DIVERGENZA TRA IL CONCETTO DI IMMISSIONE DI UN FILE E DI CONDIVISIONE NELLE DIVERSE LEGISLAZIONI)


    La sentenza ribadisce quanto già stabilito dal Tribunale di Roma in merito al famigerato caso Peppermint.

    La vicenda è nota. Peppermint, una piccola casa discografica tedesca, si è rivolta al Tribunale civile di Roma chiedendo che questo ordinasse ad alcuni operatori di telecomunicazioni, fornitori del servizio di accesso a Internet al pubblico, i dati degli utenti che avevano messo a disposizione attraverso programmi peer-to-peer brani musicali protetti da diritto d’autore, diritto di cui Peppermint medesima era titolare.

    In prima battuta, salvo una eccezione rimasta isolata, il Tribunale civile di Roma ha accolto la domanda di Peppermint ed alcuni operatori telefonici sono stati costretti a consegnare i dati anagrafici di migliaia di propri clienti. Ciò ha generato un effetto a catena, ed altri titolari di diritti di proprietà intellettuale (produttori discografici e di software) hanno rivolto al Tribunale di Roma – anch’essi con successo – le medesime domande di Peppermint.

    La risposta dei Giudici del Tribunale civile di Roma, non si è fatta attendere: ed infatti, con una importantissima ordinanza emessa in uno dei procedimenti cautelari attivati dalla Peppermint nei confronti di Wind, il Tribunale di Roma ha riconosciuto la prevalenza del diritto alla riservatezza, quale valore fondamentale della persona, rispetto a richieste di soggetti privati, per finalità commerciali connesse al diritto di autore.

    (PUNTO SETTIMO: SECONDO IL TRIBUNALE DI ROMA NESSUNO PUO CHIEDERE AGLI OPERATORI DI TELECOMUNICAZIONI I DATI DI COLORO CHE FANNO USO DEL P2P)

    Contestualmente, in un giudizio pendente innanzi la Corte di Giustizia Europea, relativo ad un caso analogo a “Peppermint”, sono state pubblicate le conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott, secondo cui sarebbe compatibile con il diritto comunitario, il fatto che gli Stati membri escludano la comunicazione di dati personali sul traffico, quando è richiesta ai fini dei procedimenti civili per violazione del diritto d’autore.

    (PUNTO OTTAVO: SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA NESSUNO PUO CHIEDERE AGLI OPERATORI DI TELECOMUNICAZIONI I DATI DI COLORO CHE FANNO USO DEL P2P...CIOè SI RIBADISCE IN SEDE EUROPEA IL PUNTO SEI)


    QUINDI A MIO AVVISO I PUNTI SALIENTI SONO I SEGUENTI.

    1) DIFFICOLTà NELL'ACCERTAMENTO DEL REATO
    2) LO SCAMBIO PUò RIGUARDARE ORIGINALI LECITAMENTE ACQUISITI.. PER CUI NON è RAVISABILE REATO PER LA ATTUALE LEGISLAZIONE ITALIANA ..ESEMPIO METTO UN FILM COMPRATO O UN GIOCO COMPRATO.
    3) IRRESPONSABILITà DEGLI INTERNET PROVIDER PER IL PRINCIPIO DELLA NET NEUTRALITY
    4) IN TEORIA POSSO SCARICARE DA UN PAESE IN CUI LA LEGISLAZIONE O LA GIURISPRUDENZA NON VIETA ESPRESSAMENTE IL FATTO
    5) IL GIUDICE DA RAGIONE ALLE ARGOMENTAZIONI DEL PM E ARCHIVIA

    6) DIVERGENZA TRA IL CONCETTO DI IMMISSIONE DI UN FILE E DI CONDIVISIONE NELLE DIVERSE LEGISLAZIONI
    7) SECONDO IL TRIBUNALE DI ROMA NESSUNO PUO CHIEDERE AGLI OPERATORI DI TELECOMUNICAZIONI I DATI DI COLORO CHE FANNO USO DEL P2P
    8) SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA NESSUNO PUO CHIEDERE AGLI OPERATORI DI TELECOMUNICAZIONI I DATI DI COLORO CHE FANNO USO DEL P2P...CIOè SI RIBADISCE IN SEDE EUROPEA IL PUNTO SETTE
    CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI ROMA. IL P2P NON è REATO PENALE MA CASOMAI REATO DI TIPO CIVILISTICO CONTRO I DIRITTI DI AUTORE.
    E IN QUESTO ULTIMO CASO NON è COMUNQUE PERSEGUIBILE PER LA LEGGE ITALIANA A CAUSA DELLA MANCANZA DI UNA LEGISLAZIONE CHE PREVEDA UNA FATTISPECIE LEGISLATIVA AD HOC, E A CAUSA DEI PUNTI 1), 2), 4), 6).

    c1cc10 me lo presti cod4?

    MrShock
    Last edited by ; 09 February 2008, 17:03.

  • #2
    Ciao Ragazzi!!!
    vediamo se ho ben capito... scaricare giochi, film, musica e tante altre cose da internet... non è più vietato?? o meglio non lo è mai stato??? posso scaricare tutto ciò che voglio tranquillamente??? compresi i crack????
    sigpic
    Lottiamo Per Ciò In Cui Crediamo!!!

    Comment


    • #3
      Originariamente Scritto da Mister-X Visualizza Messaggio
      Ciao Ragazzi!!!
      vediamo se ho ben capito... scaricare giochi, film, musica e tante altre cose da internet... non è più vietato?? o meglio non lo è mai stato??? posso scaricare tutto ciò che voglio tranquillamente??? compresi i crack????
      E' ancora reato,ma non è più penale...secondo questo tribunale non rischi la galera...ma cmq le multe se ti beccano le prendi ugualmente e anche alte.

      Elusys

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      • #4
        Attenzione che possedere una copia senza aver acquistato i diritti d'autore è perseguibile a termini di legge.

        Da una lettura veloce che ho dato al post a quanto ho capito ciò che non è illegale è condividere materiale acquistato regolarmente....Ed inoltre gli ISP non sono obbligati a fornire i dati degli utenti che scambiano materiale su reti P2P.....

        Dato che in Italia non esiste una legge precisa su tale argomento eviterei di scaricare materiale coperto da copryright onde evitare brutte sorprese....

        sigpic
        Max Pezzali Mania
        ---> http://www.maxpezzalimania.it

        Comment


        • #5
          Originariamente Scritto da Mister-X Visualizza Messaggio
          Ciao Ragazzi!!!
          vediamo se ho ben capito... scaricare giochi, film, musica e tante altre cose da internet... non è più vietato?? o meglio non lo è mai stato??? posso scaricare tutto ciò che voglio tranquillamente??? compresi i crack????
          No, non fraintendere, è sempre illegale. L'uso del P2P di per sé non comporta reato, e in ogni caso qualunque attività illegale sarebbe difficilmente ravvisabile... ma resta il fatto che scaricare senza permesso materiale commerciale protetto da diritti d'autore resta tutto fuorchè legale, questo al di là di qualunque caos legislativo piccolo o grande.

          E poi ne sono sicuro voi che avete il pc non ne avete neanche uno di gioco originale.
          What can change the nature of a man?

          Comment


          • #6
            Originariamente Scritto da Alessandro330 Visualizza Messaggio
            cmq le multe se ti beccano le prendi ugualmente e anche alte.
            Qua però non parla di nessuna multa...

            Originariamente Scritto da Darkito
            Attenzione che possedere una copia senza aver acquistato i diritti d'autore è perseguibile a termini di legge
            In più dice anche che è praticamente impossibile determinare se un qualsiasi file che viene postato gentilmente da alcuni utenti è stato prima comprato o meno... quindi non possono completamente agire su coloro che scaricano qualunque tipo di materiale... o mi sbaglio?
            sigpic
            Lottiamo Per Ciò In Cui Crediamo!!!

            Comment


            • #7
              Originariamente Scritto da Mister-X Visualizza Messaggio
              Ciao Ragazzi!!!
              vediamo se ho ben capito... scaricare giochi, film, musica e tante altre cose da internet... non è più vietato?? o meglio non lo è mai stato??? posso scaricare tutto ciò che voglio tranquillamente??? compresi i crack????
              EHEH ATTENZIONE BELLO CHE NON è PROPRIO COSI...
              scaricare materiale contraffatto è illegale sotto ogni profilo per la legislazione italiana... il problema è piu sottile e riguarda l'onere della prova che, in italia come in molti altri paesi civili, spetta all'accusa.
              in generale l'onere della prova spetta a che vanta un credito o una cosidetta posizione soggettiva attiva. per esempio se un creditore ti cita in giudizio per un debito di tot euro sarà lui a dover provare che tu gli devi i soldi e non tu a provare di non dovergli niente. se fossi tu a dover provare di non essere debitore sarebbe il classico caso definito di "prova diabolica"

              In questo specifico caso del p2p, paradossalmente, la prova diabolica spetterebbe proprio alle major che denunciano un singolo utente.
              In pratica si dice questo, cioè che il reato esiste ma provarne l'esistenza è estremamente complesso.

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              • #8
                Originariamente Scritto da Mister-X Visualizza Messaggio
                Qua però non parla di nessuna multa...

                Se aprono una causa nei tuoi confronti non vai in galera ma si rischiano migliaia di euro di multa,si è iniziati già con la legge Urbani se non erro,cmq sia quì in italia non è ancora successo nulla di rilevante,mi pare che dei ragazzi erano stati portati in tribunale,ma se ne sono usciti indenni pochi giorni dopo.

                Elusys

                Comment


                • #9
                  Originariamente Scritto da MrShock Visualizza Messaggio
                  In questo specifico caso del p2p, paradossalmente, la prova diabolica spetterebbe proprio alle major che denunciano un singolo utente.
                  In pratica si dice questo, cioè che il reato esiste ma provarne l'esistenza è estremamente complesso.
                  Ah ok.. adesso è tutto molto più chiaro apparte il fatto che ho chiesto prima, ovvero... cercherò di spiegarmi con degli esempi..
                  Io posto su internet un file.. in questo caso un gioco...
                  Non do nessun tipo di informazione.. lo posto e basta in modo tale da poter dare a gli altrila possibilità di poterlo scaricare e giocare..
                  tu scarichi il gioco..
                  La mia domanda ora è...
                  Se, come hai detto tu... è impossibile capire se il gioco che ho postato io l'ho comprato o meno.. può arrivare a te una sanzione per aver scaricato il gioco??
                  Non so se mi sono spiegato...
                  sigpic
                  Lottiamo Per Ciò In Cui Crediamo!!!

                  Comment


                  • #10
                    Originariamente Scritto da Mister-X Visualizza Messaggio
                    Qua però non parla di nessuna multa...
                    Si parla di perseguibilità a livello civile. Vale a dire che la multa la rischi eccome

                    E poi ne sono sicuro voi che avete il pc non ne avete neanche uno di gioco originale.
                    What can change the nature of a man?

                    Comment


                    • #11
                      Originariamente Scritto da The_Ophidian Visualizza Messaggio
                      Si parla di perseguibilità a livello civile. Vale a dire che la multa la rischi eccome
                      Non è esatto.
                      La vera novità sta nel fatto che non si rischia neanche quello. (vedi punto 1)
                      In sostanza le possibilità sono due:
                      La decisione del giudice fa giurisprudenza
                      La decisione del giudice non fa giurisprudenza

                      cosa possa accadere non si sa visto che il nostro sistema è diverso dall'inghilterra e gli stati uniti dove le decisioni giurisprudenziali dei giudici sono vincolanti per tutti gli altri giudici.

                      da noi non è un obbligo. può intervenire sempre un giudice di grado superiore o la cassazione per modificare le cose... oppure un intervento legislativo che crei una precisa fattispecie ad hoc... (il chè è improbabile per i punti 1,2,e 4)
                      Quindi la decisione di un singolo giudice serve come riferimento per molti altri giudici,ma la decisione ultima spetta sempre all'ultimo grado di giudizio, qualora ci si arrivi, cioè la cassazione.
                      Last edited by ; 09 February 2008, 22:18.

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                      • #12
                        c1cc10 me lo presti cod4?

                        Comment


                        • #13
                          C1CC10 ME LO PRESTI ALLORA?

                          Comment


                          • #14
                            go buy it
                            sigpic
                            Originariamente Scritto da ezio.auditore
                            le proteine animali fanno male al corpo umano, inacidisce il sangue
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