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qualcuno sa dirmi xkè???

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  • #16
    Originariamente Scritto da Alexp Visualizza Messaggio
    jarod ed evil la nuova legge dice ke i file scaricati sono illegali e il pirata punibile nel momento in cui utilizza questi file per SCOPO DI LUCRO.
    quindi quella schermata è lecita.

    non posto a caso
    ne sei sicuro? nn costringermi a postare il link del post di chibi goku con tanta di legge citata... buona fortuna

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    • #17
      FONTE: TOPIC GIRLPOWER FORUM

      La sentenza dopo il ricorso di due studenti torinesi: non è reato "risparmiare" sui film
      scagionati nonostante avessero un programma per eliminare i dispositivi di protezione
      Cassazione: lecito scaricare file protetti
      basta non usarli a scopo di lucro
      Ma la sentenza si riferisce a un caso precedente alla legge del 2004 sul diritto d'autore

      Cassazione: lecito scaricare file protetti<br>basta non usarli a scopo di lucro
      ROMA - Anche se c'&#232; il copyright, si pu&#242; scaricare lo stesso. Purch&#233; non si faccia a fini di lucro. Lo ha stabilito la III sezione penale Cassazione con una sentenza destinata a far discutere (&#232; la numero 149/2007) con cui ha accolto il ricorso presentato da due studenti torinesi, condannati in appello ad una pena detentiva, sostituita da un'ammenda, per avere "duplicato abusivamente e distribuito" programmi illecitamente duplicati, giochi per psx, video cd e film, "immagazzinandoli" su un server del tipo Ftp (File transfer protocol) "dal quale potevano essere scaricati da utenti abilitati all'accesso tramite un codice identificativo e relativa password".
      Una sentenza che fa discutere, anche se si riferisce a un caso precedente alla legge del 2004 sul diritto d'autore. La cosiddetta legge Urbani rende invece lo scaricamento di file protetti da copyright un diritto amministrativo e la loro condivisione un reato penale.

      Ad uno dei due la sentenza della Corte d'appello del capoluogo piemontese datata 29 marzo 2005 (ora annullata "senza rinvio" dalla Suprema Corte) imputava anche il possesso, presso la propria abitazione, di software destinato "a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione "facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati a programmi per pc. Di fatto, i due studenti, avvalendosi di un computer in funzione presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un archivio on line di dati e programmi, raggiungibile da un normale indirizzo ip, dal quale una "community" di utenti era libera di attingere in cambio, a sua volta, del rilascio di materiale informatico.

      I reati contestati ai due ricorrenti erano quelli previsti dagli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d'autore, la numero 633/41, sottoposta a tutta una serie di modifiche in anni recenti: nell'ultima formulazione, il primo prevede "la punibilit&#224; da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae"; il secondo punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi "riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi".

      Ebbene, per la Cassazione in primo luogo &#232; da escludere per i due studenti la configurabilit&#224; del reato di duplicazione abusiva, attribuibile non a chi in origine aveva effettuato il download, ma a chi semmai si era salvato il programma dal server per poi farne delle copie. Ma soprattutto "deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall'accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server Ftp".

      Per "fine di lucro", infatti, "deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non pu&#242; identificarsi con un qualsiasi vantaggio di genere; n&#232; l'incremento patrimoniale pu&#242; identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento di un'attivit&#224; economica da parte dell'autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l'abuso".
      Anche con riferimento alla detenzione di un programma destinato a rimuovere o ad aggirare dispositivi di protezione "non emerge - avvertono i giudici - dall'accertamento di merito la finalit&#224; lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della stessa".

      (20 gennaio 2007)



      spero sia cosi..
      nell'ultimo Oscar DBA= miglior utente intenditore di musica e miglior utente Allupato xD

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      • #18
        Originariamente Scritto da Alexp Visualizza Messaggio
        FONTE: TOPIC GIRLPOWER FORUM

        La sentenza dopo il ricorso di due studenti torinesi: non è reato "risparmiare" sui film
        scagionati nonostante avessero un programma per eliminare i dispositivi di protezione
        Cassazione: lecito scaricare file protetti
        basta non usarli a scopo di lucro
        Ma la sentenza si riferisce a un caso precedente alla legge del 2004 sul diritto d'autore

        Cassazione: lecito scaricare file protetti<br>basta non usarli a scopo di lucro
        ROMA - Anche se c'è il copyright, si può scaricare lo stesso. Purché non si faccia a fini di lucro. Lo ha stabilito la III sezione penale Cassazione con una sentenza destinata a far discutere (è la numero 149/2007) con cui ha accolto il ricorso presentato da due studenti torinesi, condannati in appello ad una pena detentiva, sostituita da un'ammenda, per avere "duplicato abusivamente e distribuito" programmi illecitamente duplicati, giochi per psx, video cd e film, "immagazzinandoli" su un server del tipo Ftp (File transfer protocol) "dal quale potevano essere scaricati da utenti abilitati all'accesso tramite un codice identificativo e relativa password".
        Una sentenza che fa discutere, anche se si riferisce a un caso precedente alla legge del 2004 sul diritto d'autore. La cosiddetta legge Urbani rende invece lo scaricamento di file protetti da copyright un diritto amministrativo e la loro condivisione un reato penale.

        Ad uno dei due la sentenza della Corte d'appello del capoluogo piemontese datata 29 marzo 2005 (ora annullata "senza rinvio" dalla Suprema Corte) imputava anche il possesso, presso la propria abitazione, di software destinato "a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione "facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati a programmi per pc. Di fatto, i due studenti, avvalendosi di un computer in funzione presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un archivio on line di dati e programmi, raggiungibile da un normale indirizzo ip, dal quale una "community" di utenti era libera di attingere in cambio, a sua volta, del rilascio di materiale informatico.

        I reati contestati ai due ricorrenti erano quelli previsti dagli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d'autore, la numero 633/41, sottoposta a tutta una serie di modifiche in anni recenti: nell'ultima formulazione, il primo prevede "la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae"; il secondo punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi "riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi".

        Ebbene, per la Cassazione in primo luogo è da escludere per i due studenti la configurabilità del reato di duplicazione abusiva, attribuibile non a chi in origine aveva effettuato il download, ma a chi semmai si era salvato il programma dal server per poi farne delle copie. Ma soprattutto "deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall'accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server Ftp".

        Per "fine di lucro", infatti, "deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di genere; nè l'incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento di un'attività economica da parte dell'autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l'abuso".
        Anche con riferimento alla detenzione di un programma destinato a rimuovere o ad aggirare dispositivi di protezione "non emerge - avvertono i giudici - dall'accertamento di merito la finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della stessa".

        (20 gennaio 2007)



        spero sia cosi..

        http://gamesurf.tiscali.it/forum/sho...ibattito+emule

        guarda la data

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        • #19
          Originariamente Scritto da Francesca92
          Ma spacci DVD taroccati, nel tempo libero?
          eheh potrei....

          infatti a giugno avevo in programma di trasferire tutto su CD per alleggerire un po l'HD che non ce la fa piu...

          eheh nn hai visto tutte le puntate di DBZ e Naruto! xP
          nell'ultimo Oscar DBA= miglior utente intenditore di musica e miglior utente Allupato xD

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          • #20
            Originariamente Scritto da Evil Ub Visualizza Messaggio
            per l'appunto io non condivido quella cartella...

            scusate il doppio post.
            cmq sia non è questo il punto del Topic anche se fossero scarcati bisognerebbe provarlo e cmq è argomento OT.
            nell'ultimo Oscar DBA= miglior utente intenditore di musica e miglior utente Allupato xD

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            • #21
              Originariamente Scritto da Francesca92
              Ma spacci DVD taroccati, nel tempo libero?
              a dire il vero, sono relativamente pochi..
              il mio mulo da dicembre, dal pc principale (tra il 25 e il 30 ho formattato per l'ultima volte)
              sigpic
              Se mi vogliono sono così, di certo non posso cambiare:
              perchè io, di sentire dei cavalli che mi spingono la schiena, ne ho bisogno come dell'aria che respiro....

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