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Carcere, pene troppo corte!

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  • Carcere, pene troppo corte!

    ho cercato prima di aprire qst topic e nn ho trovato nulla di simile, cmq se cè i mod sono liberi di chiuderlo... visto che credo sia un argomento all'ordine del giorno...
    cmq
    qnt volte pensiamo che alcune pene siano troppo corte?

    Lo stato italiano adotta il metodo della rieducazione dell'individuo, ciò vuol dire che nn si può adottare la pena di morte e neanche l'ergastolo, perchè ritenuti contro questo principio, e nn solo, la pena nn può essere superiore ai 30 anni (se nn vado errato).

    Vi pare giusto adottare qst sistema?
    Parlandone cosi, potremmo dire di si, ma qnd succedono fatti anche parecchio gravi vorremmo che la pena fosse maggiore, nn mi sto riferendo alla pena di morte, nn deve nemmeno comparire su qst topic, cè ne gia un altro.
    ma l'ergastolo secondo voi rieduca un individuo?

    Io credo che su questo fronte la politica italiana potrebbe essere vagamente nel giusto, è un principio positivo, ma può essere risolutivo?
    Può veramente rieducare un individuo?

    a voi la parola....


    REGOLE:
    nn voglio qst topic chiuso per nessuna ragione al mondo, qnd cercate di nn fare cazzate e soprattutto se ce qualcuno in disaccordo con un altro risolvete il vostro diverbio in modo civile oppure con un PM, dico qst xkè mi è stato recentemente chiuso un topic, anche se in parte per colpa mia, e nn voglio che succeda ancora!
    NIENTE OT!!!!

  • #2
    Secondo me : Serial Killer - Stpratori - Pedofili = Pena di morte dolorosa.

    Ho detto tutto con una riga.
    sigpic
    † I'm not an hero, never was, never will be... †

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    • #3
      la legge italiana e una delle peggiori...............
      diversi casi nel quale si doveva prendere atto con provedimenti e punizioni severe, la legge italiana dalla mano floscia ha lasciato stare '' perche poverini, non l hanno fatto apposta, gli e scappata l' accoltellata.....''
      ma per piacere.......guarda il caso franzoni....s' e fatta solo 14 giorni di carcere, e sono passati gia 7 anni dall' omicidio......
      sigpic

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      • #4
        io sono il primo a dire che la politica italiana è una delle peggiori, ma credo anche che l' ergastolo nn porti una persona a "guarire", ma anzi forse la porta a voler scappare, aumentando il suo odio per la legge, se invece sa che tornerà libera almeno si spera abbassi un po la cresta.

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        • #5
          ma l' ergastolo non serve per far mettere la testa apposto alle persone...visto che sei stato cosi bravo da guadagnartelo, vuol dire che sei una persona che non avra mai una speranza, forse sono anche malati mentali........ l' ergastolo e la pena di morte dono un impedimento ad altri reati....perche se gente cosi torna fuori, sicuramente fara qualcos altro...... molte volte si e sentito di gente che e appena uscita, ha commesso lo stesso reato......
          sigpic

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          • #6
            Le pene andrebbero irrigidite senza dubbio
            se contiamo che da noi i processi durano schifosamente anni e anni e in questi anni il colpevole rimane impunito...
            I politici poi invece di rimediare a questo schifo fanno l'indulto!!

            C'è poco da dire... povera italia!!!!
            Credimi pure. E' vivere senza agire, senza ribellarsi alle ingiustizie, il vero inferno!

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            • #7
              nn avete mai pensato che se accidentalmente facciamo qlcs di grave, ma siamo consapevoli della nostra malefatta avremmo una possibilità in più?

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              • #8
                mi dispice dirlo ma e' così

                Originariamente Scritto da Gohan Supremo Visualizza Messaggio
                Secondo me : Serial Killer - Stpratori - Pedofili = Pena di morte dolorosa.
                no non basta la pena di morte...devono soffrire!!! non basta nemmeno l'ergastolo!!!...ci vuole una cosa peggiore...ma cosa?
                io non sono nè goku nè vegeta...ma colui che ti sconfiggerà!!!

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                • #9
                  Originariamente Scritto da junior91 Visualizza Messaggio
                  no non basta la pena di morte...devono soffrire!!! non basta nemmeno l'ergastolo!!!...ci vuole una cosa peggiore...ma cosa?
                  la cosa peggiore sarebbe vivere per certa gente, ma vivere con la voglia di morire, ma purtroppo nn ce una soluzione umana per qst, ma se nn sono malati mentali è possibile farli ragionare, daltronde la pena più cattiva è sentire il rimorso della coscenza che ti uccide dentro, ma se nn sente qst rimorso allora nn so cosa ci potrebbe essere di più grave.

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                  • #10
                    Originariamente Scritto da Stefano Colaci Visualizza Messaggio
                    Lo stato italiano adotta il metodo della rieducazione dell'individuo, ciò vuol dire che nn si può adottare la pena di morte e neanche l'ergastolo, perchè ritenuti contro questo principio, e nn solo, la pena nn può essere superiore ai 30 anni (se nn vado errato).
                    Dal codice penale italiano

                    Art. 22 Ergastolo

                    La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto (1). La Corte costituzionale, sentenza del 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile. (1) Comma così modificato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.

                    [modifica] Art. 23 Reclusione

                    La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto. Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente.

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                    • #11
                      Se una persona nasce rotonda di certo non può morire quadrata...
                      Io credo che i lavori forzati siano l'ideale per far comprendere a questi individui cosa significa veramente lavorare, invece che rubare o svolgere attività illegali solo per guadagnare più soldi e più facilmente.

                      La pena di morte, poi, per quanto mi concerne, non porta assolutamente a nulla: prima di tutto, non è la soluzione più adatta, anche perchè la lezione non verrebbe impartita in modo adeguato.
                      Viene concesso a tutti di vivere, anche a coloro che non lo meritano più.
                      Noi non siamo nessuno per giudicare cos'è giusto e cosa è sbagliato..
                      Fai di me la tua geisha, fai di me la tua umile serva

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                      • #12
                        Originariamente Scritto da Chibi Goku Visualizza Messaggio
                        Dal codice penale italiano

                        Art. 22 Ergastolo

                        La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto (1). La Corte costituzionale, sentenza del 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile. (1) Comma così modificato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.

                        [modifica] Art. 23 Reclusione

                        La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto. Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente.
                        ti rigrazio per la puntualizzazione, ma l'ergastolo nn è stato abolito da alcuni anni???

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                        • #13
                          Originariamente Scritto da Bulma_91 Visualizza Messaggio
                          Se una persona nasce rotonda di certo non può morire quadrata...
                          Io credo che i lavori forzati siano l'ideale per far comprendere a questi individui cosa significa veramente lavorare, invece che rubare o svolgere attività illegali solo per guadagnare più soldi e più facilmente.

                          La pena di morte, poi, per quanto mi concerne, non porta assolutamente a nulla: prima di tutto, non è la soluzione più adatta, anche perchè la lezione non verrebbe impartita in modo adeguato.
                          Viene concesso a tutti di vivere, anche a coloro che non lo meritano più.
                          Noi non siamo nessuno per giudicare cos'è giusto e cosa è sbagliato..
                          vorrei ricordare che nn stiamo parlando di pena di morte, e cmq dobbiamo contare che nn tutti i criminali sono uguali, ci sono anche persone che nn meritano alcune punizioni.

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                          • #14
                            Originariamente Scritto da junior91 Visualizza Messaggio
                            no non basta la pena di morte...devono soffrire!!! non basta nemmeno l'ergastolo!!!...ci vuole una cosa peggiore...ma cosa?
                            Secondo me basta l'ergastolo io odio la pena di morte.
                            http://lagazzettadelciclismo.forumfree.net
                            http://ilovepes.forumfree.net

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                            • #15
                              Originariamente Scritto da Stefano Colaci Visualizza Messaggio
                              ti rigrazio per la puntualizzazione, ma l'ergastolo nn è stato abolito da alcuni anni???
                              Non credo proprio.
                              E comunque non è detto che chi ha subito l'ergastolo non possa più uscire.

                              Art. 176 Liberazione condizionale
                              Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, puo' essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno meta' della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.
                              Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.
                              Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.
                              La concessione della liberazione condizionale e' subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilita' di adempierle.

                              Art. 177 Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena
                              Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale e' revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla liberta' vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in liberta' condizionale non e' computato nella durata della pena e il condannato non puo' essere riammesso alla liberazione condizionale (1) .
                              Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.
                              Articolo cosi' modificato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.
                              (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 maggio 1989, n. 282, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale nonche' delle restrizioni di liberta' subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 4 giugno 1997, n. 161, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, ultimo periodo, nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti.

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